Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Art. 7Competenze delle province
1. Le province provvedono al controllo sulle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , nonche' delle attivita' di utilizzazione dei fanghi, ai sensi del presente decreto.