Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89 · Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89 — Attuazione delle direttive n. 79/279/CEE, n. 80/390/CEE e n. 87/345/CEE concernenti il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo l' art. 4- bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , introdotto dall' art. 6 della legge 4 giugno 1985, n. 281 , e' aggiunto il seguente: "4- ter . - 1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 4 devono assicurare il medesimo trattamento a tutti i portatori dei loro titoli quotati in borsa che si trovino in condizioni identiche. Gli emittenti di cui al comma precedente devono altresi' realizzare le condizioni affinche' i portatori dei loro titoli quotati in borsa possano esercitare i propri diritti. Essi, in particolare, devono: a) consentire ai portatori di tali titoli di intervenire alle assemblee alle quali possono partecipare; b) qualora non vi provvedano direttamente mediante una propria stabile organizzazione in Italia, incaricare uno o piu' soggetti residenti in Italia del servizio titoli per loro conto, affinche' i portatori possano esercitare i propri diritti patrimoniali presso tale soggetto.".