Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89 Art. 1
1. La lettera a) dell'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , come sostituito dall' art. 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281 , e' sostituita dalla seguente: " a) puo' prescrivere alle societa' con titoli quotati in borsa, e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;".