Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 Art. 6Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152
Capo I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5: 1) al secondo comma, la parola «Il» e' sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il»; 2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Qualora il fatto e' commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore e' punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»;
b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: «Art. 5-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumita' delle persone ((...)) , razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. ((Quando il fatto e' commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrita' delle cose, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni)) ».