Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 Art. 5Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Capo I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3 , dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: « ((e comunque entro le sei ore successive all'arrivo)) nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».
((
1-bis. Le modalita' di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con decreto del Ministro dell'interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorita' di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale))