Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 Art. 2Oggetto e ambito di applicazione
Capo II Misure per garantire la stabilita' finanziaria Sezione I Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo
1. La presente sezione reca la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo.
2. Nella presente sezione l'espressione:
a) 'banche del Regno Unito' indica le banche aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
b) 'imprese di investimento del Regno Unito' indica le imprese di investimento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
c) 'imprese di assicurazione del Regno Unito' indica le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
d) 'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassicurativo del Regno Unito' indica qualsiasi intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
e) 'istituti di pagamento del Regno Unito' indica gli istituti di pagamento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
f) 'istituti di moneta elettronica del Regno Unito' indica gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
g) 'gestori di fondi del Regno Unito' indica i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
h) 'OICR del Regno Unito' indica gli OICR domiciliati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
i) 'gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito' indica i gestori di una sede di negoziazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
l) 'data di recesso' indica la data a decorrere dalla quale avra' effetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea;
m) 'periodo transitorio' indica il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo;
n) 'autorita' competenti' indica le autorita' nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente;
o) 'Testo unico bancario' (TUB) indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ;
p) 'Testo unico della finanza'(TUF) indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
q) ' Codice delle assicurazioni private ' (CAP) indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .
3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del Testo unico bancario, dall'articolo 1 del Testo unico della finanza e dall' articolo 1 del Codice delle assicurazioni private .