IT · Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22
Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 — Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della liberta' di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. (19G00032)
Inhalt
- Capo I Disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G
- Art. 1
- Capo II Misure per garantire la stabilita' finanziaria Sezione I Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo
- Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7 Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie
- Art. 8 Tutela dei depositanti e degli investitori
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12 Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione
- Art. 13 Disposizioni fiscali
- Sezione II Disposizioni per la tutela dei cittadini italiani
- Art. 14 Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea
- Art. 15 Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza
- Art. 16 Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani
- Art. 17
- Art. 17-bis Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori
- Art. 17-ter Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali
- Art. 17-quater
- Sezione III Partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali
- Art. 18 Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti
- Art. 19
- Art. 19-bis Principio di reciprocita' nel Testo unico bancario nei rapporti con Paesi terzi
- Art. 19-ter Attivita' di negoziazione per conto proprio
- Art. 19-quater Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali
- Capo III Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS)
- Art. 20 Garanzia cartolarizzazione sofferenze
- Art. 21 Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49
- Art. 22 Disposizioni di attuazione
- Art. 23 Copertura finanziaria
- Art. 24 Entrata in vigore