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Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 · Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 — Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205)

Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 Art. 6Proroga di termini in materia di istruzione

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2015".

2. All' articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle parole: "31 ottobre 2015".

2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell' articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , e' prorogata di due anni.

3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le seguenti: "e nell'anno accademico 2014-2015";

b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le seguenti: "e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016".

4. All' articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 aprile 2014" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015";

c) le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all' articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , il termine per l'affidamento dei lavori e' prorogato al 28 febbraio 2015.

5-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

6. All' articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 , le parole: "Entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2015".

6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all' articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e' differito al 31 dicembre 2015. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , e, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui all' articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 . (5)

6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati. ((8))

----------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 215) che "Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all' articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 , e' differito al 31 dicembre 2016". ----------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui al comma 6-ter del presente articolo e' differito al 31 dicembre 2017.