Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 Art. 4Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno
1. E' prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 .
2. All' articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 , le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: " ((31 ottobre 2015)) ".
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2-bis. All' articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2016".
2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151 , entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento))
3. E' prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all' articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 .
4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 , le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015".
5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.
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5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalita' di riparto tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2015 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell' articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 .
5-ter. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , dopo le parole: "al periodo precedente" sono inserite le seguenti: ", ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna".
5-quater. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 573: 1) al primo periodo: 1.1) le parole: "Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ," sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni,"; 1.2) le parole: "entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015"; 2) al secondo periodo, le parole: "di centoventi giorni" sono soppresse;
b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: "entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015"))
6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all' articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , nonche' di quelli previsti dall' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 , a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 , limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unita' e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1 , 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 , e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 . Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190 , con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita' organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015.
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6-bis. I termini di cui all' articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015.
6-ter. All' articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"))