Decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 Art. 3Modifiche all'articolo 678 del codice di procedura penale
1. All' articolo 678 del codice di procedura penale , dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla liberta' personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.».