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Decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 · Decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 — Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. (14G00104)

Decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 Art. 2Disposizioni transitorie

In KraftAmtlicher Text

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano piu' in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all' articolo 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano gia' presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 , possono presentare domanda ai sensi dell' articolo 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 , qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilita' del ricorso da parte della predetta Corte.

3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilita', l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

4. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.