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Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 · Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 — Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 Art. 3Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno

In KraftAmtlicher Text

1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , sono differiti, ancorche' scaduti, fino al completamento delle attivita' progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

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2-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , come introdotto dall' articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , e modificato dall' articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , e' aggiunto il seguente periodo: 'Per l'esame e la definizione delle domande relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede il commissario ad acta di cui all' articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 '.

2-ter. Al comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , dopo le parole: "'commissario ad acta' sono aggiunte le seguenti: 'e per non piu' di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto'))