Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 Art. 2Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci
1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235 , le somme stanziate per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.