Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 Art. 2
1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e' sostituito dai seguenti: "3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea; 3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.".
2. In attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , recanti la fissazione delle modalita' di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle universita' della potesta' di modifica degli stessi, e' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158 , recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facolta'. E' altresi' soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , concernente i trasferimenti dei professori associati.
3. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, cosi' come richiamato dall' articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319 , e' compreso il titolo del diploma di laurea.
4. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 236 )) .