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Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 · Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 — Disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'

Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle universita' italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorita' accademiche, in attesa della conclusione di intese bilaterali in materia con i Paesi interessati. ((2))

2. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonche' le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 236 .

4. Limitatamente all'anno 1995 e' indetta dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nel mese di maggio, una sessione straordinaria degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 , convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che la possibilita' di ammissione in via eccezionale alle universita' italiane prevista dal presente articolo e' consentita, con le medesime modalita', anche per l'anno accademico 1995-1996 per i cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia, riconosciute o sovvenzionate da Stati esteri con i quali siano in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trattative per la conclusione di intese bilaterali in materia.