Decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428 Art. 3
1. Le disponibilita' dei capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono esserlo per il finanziamento delle opere necessarie al completamento del tratto Saronno-Malpensa, in relazione al potenziamento dell'aeroporto di Milano-Malpensa. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Alle ulteriori esigenze finanziarie per la realizzazione delle predette opere si provvede, nel limite di lire 100 miliardi, nell'ambito degli interventi di cui all' articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 .
((2. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1 e per l'esecuzione di tutte le altre opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo dell'aeroporto di Milano-Malpensa e per il potenziamento dei servizi di collegamento con lo stesso, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri obbligatori degli enti locali, il Ministro dei trasporti e della navigazione promuove apposite conferenze di servizi ai sensi e per le finalita' di cui all' articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 . Il Ministero dei trasporti e della navigazione attiva la concentrazione del traffico aereo sull'aeroporto di Milano-Malpensa in tempo utile rispetto al completamento del processo di liberalizzazione del trasporto aereo in Europa, previsto per il 1 aprile 1997))