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Decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428 · Decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428 — Disposizioni in materia di trasporto ferroviario

Decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Nell'ambito dei programmi finanziati dall' articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , per l'ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa ed al fine di consentire il completamento degli interventi stabiliti e ritenuti prioritari, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ((, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) ((a definire, in accordo con le conclusioni delle conferenze di servizi, gli interventi ritenuti prioritari sulla base delle relative progettazioni esecutive, tenendo conto dell'aggiornamento dei relativi costi e della valutazione di impatto ambientale dell'opera)) .

((1-bis. Il Ministero dei trasporti e della navigazione e' tenuto, a seguito delle determinazioni di cui al comma 1, a fornire alle commissioni parlamentari competenti apposita relazione sulle iniziative assunte))