Decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356 Art. 3
1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 non puo' produrre istanza di trasferimento se non dopo aver prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di assegnazione.
1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 non puo' produrre istanza di trasferimento se non dopo aver prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di assegnazione.