Decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356 Art. 2
1. Puo' essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, nei limiti delle vacanze organiche di cui all'articolo 1, comma 1, la proroga della rafferma, fino al 31 dicembre 1994, dei militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono gia' utilizzati dal Ministero di grazia e giustizia in base al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231 , e che, alla scadenza, ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio.