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Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 · Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 — Disposizioni urgenti per le Forze di polizia

Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice commissario, nonche' quelli ammessi ai corsi per la promozione o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ammessi ai corsi di formazione per la promozione o la nomina a vice sovrintendente o a vice ispettore in prova.