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Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 · Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 — Disposizioni urgenti per le Forze di polizia

Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 45 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di eta' previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni".

2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni, e' abrogato.

3. All' articolo 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per l'ammissione al concorso di cui al comma 1 degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, diversi da quelli del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il limite massimo di eta' previsto dalla lettera b) del medesimo comma 1 e' elevato a quaranta anni".

4. All' articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232 , il primo periodo e' sostituito dal seguente: "E' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ".

5. All' articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria".