Decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 Art. 4
1. Nel primo comma dell'articolo 6 e nei commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 8, le parole: "alla programmazione obbligatoria" sono rispettivamente sostituite con le seguenti: "ai benefici della presente legge".
2. Nel primo e terzo comma dell'articolo 18 vengono eliminate le parole: "alla programmazione obbligatoria ed".
3. Nel terzo comma dell'articolo 8, le parole: "entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione".
(( 3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualita' per l'esercizio 1994 sia i film per i quali e' stata gia' presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorita' di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande e' prorogato al 30 giugno 1994 ))
4. Negli articoli 16, secondo comma, e 22, primo comma, e' soppressa la parola: "perentorio".
5. E' soppresso il quinto comma dell'articolo 23.