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Decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 · Decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 — Interventi urgenti in favore del cinema

Decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Ammissione ai benefici) . - 1. I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purche' presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneita' tecnica, anche sufficienti qualita' artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della liberta' di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti e' demandato ad una dalle commissioni di cui all'articolo 46. 2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 30.".