Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 Art. 43Base imponibile ed aliquota
TITOLO II ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Capo II DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile e` determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, ((...)) 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto. ((45))
2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, e` ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228)) . ((45))
4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile e` costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . (37) ----------------- AGGIORNAMENTO (37) La L. 7 luglio 2009, n. 88 ha disposto (con l'art. 24, comma 8) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della stessa legge.
----------------- AGGIORNAMENTO (45) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."