Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 Art. 42Acquisti non imponibili o esenti
TITOLO II ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Capo II DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato e' non imponibile o ((...)) a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 ((...)) , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, ovvero e' esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto.
2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 .