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Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 · Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 — Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva

Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonche' ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all' articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e' consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che interessano il bacino di utenza oggetto della concessione.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650 .