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Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 · Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 — Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva

Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all' articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482 .

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993.

((3-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l'impegno di cui all' articolo 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , con riferimento all'orario minimo di programmazione settimanale di cui all'articolo 20, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1990 . Tale impegno, che costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482 , qualora non specificatamente contenuto nella domanda di concessione deve essere inoltrato entro il suddetto termine al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con atto con firma autenticata))