Decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 Art. 7Copertura finanziaria
Capo I AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.
1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in lire 19.989 milioni per l'anno 1992, in lire 179.820 milioni per l'anno 1993 ed in lire 328.877 milioni per l'anno 1994 - ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 1.817 milioni per l'anno 1992, a lire 16.346 milioni per l'anno 1993 ed a lire 29.898 milioni per l'anno 1994 - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Potenziamento delle forze di polizia".
(( 1-bis. In relazione agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Capo, per gli anni 1995 e seguenti, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze, le Amministrazioni interessate non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri previsti per la spesa a regime, determinati in lire 38.865 milioni per la Polizia di Stato, in lire 40.529 milioni per l'Arma dei carabinieri ed in lire 22.446 milioni per la Guardia di finanza ))