Decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 Art. 6Spese per acquisto di beni e servizi
Capo I AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.
1. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente capo e per far fronte alle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 9, e' autorizzata per gli anni 1992, 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.