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Decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 — Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia

Decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni ((di cui agli articoli 1, comma 1, limitatamente ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, e 3)) , valutato in lire 119.000 milioni annui, a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando quanto a lire 100.000 milioni per il 1992 e lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 parte dell'accantonamento "Potenziamento delle forze di polizia", e quanto a lire 19.000 milioni per il 1992 e lire 59.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 parte dell'accantonamento "Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze Varmate, previsto rispettivamente dall' articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990 ".

((1-bis. Per i residui oneri connessi all'applicazione dell'articolo 2, limitatamente ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, valutati in lire 100.000 milioni per l'anno 1993, in lire 100.000 milioni per l'anno 1994 e in lire 85.436 per l'anno 1995, si provvede:

b) per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66 , e successive modificazioni))

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.