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Decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 — Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia

Decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Al personale di cui all'articolo 3 ed a quello dei ruoli superiori proveniente dal ruolo dei sovrintendenti o equiparati, e' attribuito a decorrere dal 1 gennaio 1987, o dalla data successiva di conseguimento delle qualifiche o gradi interessati, il trattamento economico piu' favorevole tra quello risultante dall'applicazione dell'articolo 3 e quello eventualmente spettante a seguito di promozione o inquadramento nel ruolo superiore.

2. Al pagamento delle competenze arretrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, si provvede:

a) nell'anno 1992 mediante un anticipo agli aventi diritto di una somma non superiore a lire 500.000 in una sola volta, a valere sull'acconto previsto per l'anno 1993;

b) nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;

c) nell'anno 1994 mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante; ((3))

d) nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30 per cento dell'importo spettante.

-------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 16 maggio 1994, n. 290 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 443 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 2, comma 2, lettera b) , e dall' articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 , negli anni 1993 e 1994 le amministrazioni interessate sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti, rispettivamente, per gli anni 1994 e 1995 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonche' al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992 ."