Decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 Art. 4
((
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall' articolo 60 del decreto del Presidente delle Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento "Riforma della dirigenza", nonche', per il triennio 1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento "Riforma della dirigenza.
1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985, n.72 , ed ai segretari cominali e provinciali, provvedono gli enti interessati nell l'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio))
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.