Decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 Art. 3
1. La disciplina prevista dall' articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , e' prorogata, con le stesse modalita', fino al 31 dicembre 1992. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della contabilita' generale dello Stato, con le modalita' fissate nel decreto di approvazione dei progetti.