Decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201 Art. 4
1. Gli importi non utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui gia' in ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720, e nell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale o nelle contabilita' speciali infruttifere presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato intestate agli enti stessi.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito in unica soluzione alla scadenza del 1 settembre 1989, al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti e dei versamenti gia' effettuati.
3. Gli importi comunque messi a disposizione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sui mutui concessi, debbono essere versati, entro tre giorni lavorativi, nei conti correnti e nelle contabilita' speciali indicati al comma 1, da cui potranno essere prelevati dal tesoriere dell'ente in relazione alle effettive necessita' e con le modalita' previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e dai relativi decreti di attuazione.
4. Sulle somme non versate alle scadenze previste dai commi 2 e 3 e' dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 1, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.