Decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201 Art. 3
1. Per l'attuazione del presente decreto, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare al Tesoro dello Stato anticipazione di pari importo, da estinguere alle stesse condizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456 , ed al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 . All'onere dell'ammortamento della anticipazione si provvede con le autorizzazioni di spesa recate dalle disposizioni predette.
2. All'onere derivante per gli interessi sulle anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, comma 2, valutato per l'anno 1989 in complessive lire 500 miliardi, si provvede, quanto a lire 200 miliardi e quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935 e 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.