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Decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 · Decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 — Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico

Decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Fino al 29 febbraio 1988 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, nelle forme e con le modalita' finora praticate, da concessionari con oneri a proprio carico per gli aeroporti gestiti da enti o da societa' in regime di concessione totale e dall'Ente Ferrovie dello Stato per gli aeroporti a diretta gestione statale.

2. Per gli oneri da sostenere da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato per la gestione dei predetti, servizi, e' riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 400 milioni di lire. Alla relativa spesa si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1988.