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Decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 · Decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 — Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico

Decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine del 31 dicembre 1987 previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1 , convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64 , relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga. ((2))

--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1988 di cui al presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1989. La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989."