Decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 Art. 17
1. Il termine del 31 dicembre 1987, concernente la sospensione dei termini di scadenza, previsto dall' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , e' prorogato al 31 dicembre 1988.