Decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 Art. 16
1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 , e' prorogato di trenta giorni.
1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 , e' prorogato di trenta giorni.