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Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 · Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 — Provvedimenti urgenti per la finanza locale

Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 Art. 8Investimenti delle comunita' montane

Titolo I BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

In KraftAmtlicher Text

1. Le comunita' montane sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento nonche' per investimenti relativi ai propri compiti istituzionali e delegati, fatta esclusione di quelli destinati a concessioni di contributi o trasferimenti.

2. Nessun mutuo puo' essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle comunita' montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

3. Ai mutui contratti dalle comunita' montane si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

4. Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle comunita' montane, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 .

((

5. E' autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987 e di lire 168 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 .

))

6. L'accollo, ai sensi dell' articolo 7, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 , da parte dei comuni dei mutui contratti dalle comunita' montane per opere pubbliche di competenza degli enti locali non costituisce, per le comunita' stesse, sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sul reddito.

7. Gli interessi passivi relativi ai mutui oggetto dell'accollo, di cui al comma 6, originariamente contratti dalle comunita' montane, non possono da queste essere dedotti ai fini della determinazione del reddito complessivo.

8. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere alle comunita' montane contributi per le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 contratti nell'anno 1987, entro il limite massimo di L. 1.981 per abitante residente in territorio montano, quale risulta dalle ultime rilevazioni disponibili.

9. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili con la presentazione, entro il termine perentorio del ((28 febbraio dell'anno successivo a quello della contrazione del mutuo)) , di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento e con detrazione delle contribuzioni comunque corrisposte per gli stessi mutui da altri enti, amministrazioni o privati. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sara' adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

10. Le comunita' montane possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 8 anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

11. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i contributi di cui al comma 8 non costituiscono contributi in conto interessi.