Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 Art. 7Fondo ordinario per le comunita' montane
Titolo I BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI
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1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunita' montana, al netto, per l'anno 1987, del contributo stabilito con l' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922 . La restante disponibilita' del fondo viene ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.
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2. ((Per l'anno 1987, l'erogazione del contributo)) spettante ai sensi del comma 1 e' subordinata alla presentazione, entro il 15 settembre 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, redatto secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 1987. ((Per l'anno 1988, l'erogazione del contributo spettante e' subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1988, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani, entro il 15 novembre 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1988.))
3. L'ammontare delle somme spettanti alle comunita' montane ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e' attribuito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Non si fa luogo alla ripetizione delle somme corrisposte ai sensi dell' articolo 7, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256 .
4. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunita' montane ed i consorzi di comuni devono intendersi equiparati ai comuni. ((Tale norma esplica efficacia anche nei confronti dei consorzi costituiti tra comuni e province.))
5. All' articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunita' montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti e' attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunita' montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali. Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalita' di riscossione, le finalita' del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni ed integrazioni".
6. I provvedimenti modificativi delle piante organiche delle comunita' montane in relazione alle competenze proprie, a quelle delegate e sub-delegate debbono essere deliberati con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti, e sottoposti all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, la quale provvedera' ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299 . Ai fini di detto esame sara' consentito un potenziamento delle strutture organizzative delle comunita' montane solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione.