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Decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 · Decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 — Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia

Decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 Art. 3Assunzione di vigilatrici penitenziarie

In KraftAmtlicher Text

((1. Alla copertura del 30 per cento dei posti di vigilatrice penitenziaria disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e pena in qualita' di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di eta' per l'assunzione))

2. La graduatoria sara' formata in base al punteggio conseguito dagli aventi diritto a seguito di un colloquio su materie attinenti alle mansioni proprie delle vigilatrici penitenziarie. A parita' di punteggio avranno la precedenza coloro che vantano un numero maggiore globale di giornate di lavoro in qualita' di vigilatrici penitenziarie straordinarie; in caso di parita' di merito, si applica l' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .

3. La commissione esaminatrice per la valutazione della prova del colloquio e' composta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986. Sono esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che abbiano conseguito una votazione inferiore a ventuno trentesimi.