Decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 Art. 2Revisione degli organici del personale militare degli istituti di prevenzione e pena
1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773 , modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27 , e dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905 , e' aumentato di 100 unita' nel grado di maresciallo maggiore, di 96 unita' nel grado di maresciallo capo, di 96 unita' nel grado di maresciallo ordinario, di 97 unita' nei gradi di vice brigadiere e brigadiere e di 1611 unita' nel ruolo degli appuntati e delle guardie.
2. L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia di cui all' articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 603 , relativamente ai gradi di tenente colonnello e maggiore, e' modificato, con decorrenza 1 marzo 1987, come segue: tenente colonnello: n. 12; maggiore: n. 15.
3. La disposizione di cui al comma 2 trova effetto, previa riammissione in servizio, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo intercorrente dal 1 marzo 1987 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il termine di cui all' articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176 , convertito dalla legge 15 giugno 1985, n. 287 , e' prorogato di un anno. ((2))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 3 maggio 1988, n. 139 , convertito in legge con L. 20 giugno 1988, n. 227 , ha disposto (con l'art. 1) che il termine di cui al comma 4 del presente articolo e' prorogato di due anni.