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Decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326 · Decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326 — Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette e dell'attivita' di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonche' norme per il differimento di termini in materia tributaria

Decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

((1. Per le somme riscosse a partire dal 1 novembre 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e' pari al 48 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede nella regione Sicilia))

2. Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e' sostituito dal seguente: "La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18.".

3. Alla societa' esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1 gennaio 1987 e per le quali non e' effettuate il collocamento nei modi previsti dal decreto del presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 . Alla medesima societa' sono altresi' conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 ; in tal caso l'aggio non puo' essere superiore a quello spettante al precedente titolare.