Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326 · Decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326 — Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette e dell'attivita' di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonche' norme per il differimento di termini in materia tributaria

Decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonche' delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681 , nonche', salvo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, a quelle previste dall' articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 . Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568, comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

2. Le disposizioni dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 , continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che gia' ne avevano diritto, conferite a societa' con capitale interamente pubblico la cui costituzione e' prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennita' annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 , deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle gestioni i cui titolari hanno notificato atto di rinuncia entro il 31 dicembre 1986, alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige nonche' nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 .

4. Fino alla stessa data indicata nel comma 1 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55 , e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori nonche' le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza.