Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290 Art. 8
Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, dal certificato catastale d'attualita' o da altro atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell' art. 1158 del Codice civile e dallo stato di famiglia, debbono essere presentate all'ufficio del Genio civile di Napoli entro 120 giorni dalla notificazione di cui all'art. 3. Nella stessa domanda gli interessati debbono dichiarare se intendono o meno riedificare le proprie unita' immobiliari ((riunendosi in cooperative o)) in comparti edilizi condominiali o se intendano cedere il contributo all'Istituto previsto dal successivo art. 15. Il provveditore regionale alle opere pubbliche, previo accertamento da parte dell'ufficio del Genio civile della consistenza numerica e della destinazione dell'immobile da trasferire, puo' concedere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni, sulla somma presumibilmente dovuta a titolo di contributo, in misura pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere.
Verweist auf
- Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290 Art. 1158
- Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290 Art. 15
- Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290 Art. 3