Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290 Art. 7
A favore delle ditte che alla data del 1 marzo 1970 risultino proprietarie di unita' immobiliari comprese nell'elenco o nel perimetro di ceti all'art. 3 ed espropriate in attuazione del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi per la ricostruzione delle stesse nell'ambito del ((piano di cui al precedente articolo 3-bis)) entro i limiti massimi appresso indicati: a) a favore dei proprietari di unita' immobiliari aventi non piu' di tre vani utili destinati ad uso di abitazione, nella misura massima di L. 6.000.000 per la spesa occorrente per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di almeno tre vani ed accessori; b) a favore dei proprietari di unita' immobiliare avente non piu' di tre vani utili destinati ad uso di abitazione della propria famiglia che risulti composta da almeno sei membri, nella misura massima di lire 7 milioni per la spesa occorrente per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di cinque vani ed accessori; c) a favore dei proprietari di unita' immobiliari aventi piu' di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, nella misura di lire 8 milioni per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza non inferiore a 5 vani ed accessori. ((Dall'ammontare del contributo calcolato ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma da concedere a ciascun proprietario deve essere detratta l'indennita' di espropriazione determinata in base al precedente articolo 4)) . ((Il contributo medesimo e' concesso a ciascun proprietario limitatamente alla prima unita' immobiliare destinata ad uso di abitazione. Per le altre unita', oltre la prima, destinate del pari ad uso di abitazione, il contributo e' concesso, per ciascuna di esse, entro il limite massimo di lire 5 milioni. Il contributo complessivo non potra', comunque, eccedere la somma di lire 18 milioni. Per le unita' immobiliari che in virtu' della disposizione di cui al precedente comma non possono godere del contributo statale viene corrisposta unicamente la relativa indennita' di espropriazione)) . Ai proprietari di unita' immobiliari destinate all'esercizio di attivita' commerciali, professionali ed artigianali, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi per la ricostruzione, dell'unita' immobiliare nell'ambito del ((piano di cui al precedente articolo 3-bis)) , entro il limite massimo di lire 4 milioni.