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Decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012 · Decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012 — Disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonche' modifiche alle procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva di pressione e di sansa

Decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012 Art. 2

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Alla legge 27 luglio 1967, n. 622 , sono apportate le seguenti modifiche: Al primo comma dell'art. 7 sono soppresse le parole: "Negli anni 1967, 1968 e 1969". Dopo l'ultimo comma dell'art. 7 e' aggiunto il seguente comma: "Sui fondi di cui al precedente comma gravera' il concorso statale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo anche per l'anno 1970, fermo il limite complessivo annuo di lire 600 milioni". L'art. 8 e' cosi' sostituito: "Quando per un prodotto ortofrutticolo, di cui all'allegato 1 del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunita' economiche europee n. 159/66 del 25 ottobre 1966 e successive modifiche, le organizzazioni dei produttori abbiano effettuato operazioni di ritiro dalla vendita, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sempre che le operazioni si siano svolte in conformita' dei regolamenti comunitari, dispone la concessione da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) di un contributo a favore delle stesse organizzazioni, calcolato nei modi indicati dai regolamenti suddetti. Le modalita' per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 7-ter, paragrafo 2, dello stesso regolamento comunitario n. 159/66 e sue modifiche, nonche' per l'esercizio dei relativi controlli sono stabilite in conformita' delle norme comunitarie, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste". ((Gli enti di sviluppo agricolo sono autorizzati ad estendere l'assistenza economico-finanziaria a favore delle associazioni dei produttori iscritte nell'apposito elenco nazionale per le operazioni di ritiro del prodotto dal mercato nell'ambito di tutto il territorio delle regioni in cui operano gli enti, anche se al di fuori delle zone di loro specifica competenza e ricorrendo anche ai benefici dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1967, numero 622. Qualora la predetta assistenza venga effettuata mediante la prestazione di fideiussione, in relazione alle anticipazioni eseguite dalle associazioni a favore dei soci, anche usufruendo dei benefici del presente articolo, sara' applicato l'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948. Fino al limite delle prestazioni finanziarie concesse alle associazioni dei produttori per gli scopi anzidetti, gli enti di sviluppo diverranno creditori nei confronti dell'AIMA)) . Ai fini dell'applicazione dell' art. 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364 , le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'apposito elenco nazionale, sono equiparate alle cooperative frutticole con effetto dalla data di entrata in vigore della legge suddetta.