Decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012 Art. 13
Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli importatori o gli esportatori relative all'applicazione delle imposizioni all'importazione od all'esportazione, nonche' di quelle relative all'applicazione delle restituzioni di cui all'art. 3 del presente decreto, si osservano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 , e successive modificazioni ed aggiunte.