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Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 · Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 27

In KraftAmtlicher Text

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a costruire a totale carico dello Stato stalle collettive con materiale leggero o prefabbricato o capannoni per il ricovero di bovini ed equini dei coltivatori diretti, rimasti privi di locali idonei allo scopo in conseguenza dei terremoti del gennaio 1968. Le poste in detti ricoveri saranno assegnate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura su motivata richiesta degli interessati, i quali dovranno provvedere a proprio carico alla alimentazione e cura del bestiame. Per la costruzione dei ricoveri l'ispettorato provinciale dell'agricoltura e' autorizzato a prendere in locazione, a trattativa privata, il terreno necessario allo scopo. I ricoveri di cui sopra saranno strutturati nei limiti del possibile in reparti di autonoma utilizzazione. L'utilizzazione dei ricoveri sara' consentita sino alla ricostruzione delle strutture zootecniche aziendali. La progettazione e l'esecuzione dei lavori possono anche essere affidati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai comuni, ai consorzi di bonifica, di bonifica montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, alle cooperative agricole e all'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) ((nonche' all'ente siciliano di promozione industriale che vi provvede a mezzo delle aziende al medesimo collegate)) . In tali casi l'ispettorato provinciale dell'agricoltura esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede, previa verifica degli stati di avanzamento o collaudo dei lavori, al pagamento parziale o totale dei lavori eseguiti.